Negli ultimi anni, si parla spesso di profilazione degli utenti. Non sempre, però, si ha la consapevolezza di cosa si cela dietro a questa espressione. Se ti interessa sapere qualcosa di più in merito, nelle prossime righe puoi trovare alcune informazioni preziose.
Cosa si intende per profilazione degli utenti?
Iniziamo a capire di cosa si parla quando si chiama in causa la profilazione degli utenti. Ogni volta che si utilizza questa espressione, si discute delle attività di raccolta ed elaborazione dei dati relativi agli utenti di un determinato servizio – p.e. i contenuti di un sito – effettuata con lo scopo di inquadrare specifici gruppi di comportamento.
Non a caso, la profilazione degli utenti viene utilizzata di frequente quando si ha a che fare con operazioni di marketing mirato. Qualche esempio? Il retargeting, ossia l’operazione che porta, dopo aver visitato un determinato sito, a vedere, su altri portali, annunci che lo riguardano.
Profilazione vs segmentazione
Per inquadrare al meglio la situazione, è il caso di sottolineare che, quando si parla di profilazione degli utenti, si inquadra una situazione diversa rispetto a quella della segmentazione. Quando si utilizza la seconda delle due espressione, infatti, si parla di una suddivisione in sottogruppi dei clienti che hanno in comune caratteristiche specifiche ricavate sulla base di dati raccolti attraverso CRM.
La situazione normativa in Italia
Vediamo ora come si è evoluta la situazione normativa in Italia in merito alla profilazione degli utenti. Una data spartiacque, precedente all’entrata in vigore del GDPR, è il 2015. In quell’anno, infatti, la regolamentazione relativa all’operazione sopra citata è stata estesa anche alla rete, avente ormai un ruolo basilare nella vita privata e nel business di tantissime persone.
Come ben si sa, il 25 maggio 2018 ha iniziato ad avere effettiva applicazione nel nostro Paese il GDPR, che parla di profilazione degli utenti in tre articoli, ossia il 21, il 22, il 23.
Entrando nel vivo di quello che si sottolinea nel Regolamento Europeo, facciamo presente che la profilazione viene definita come una forma di trattamento automatizzato dei dati avente lo scopo di effettuare un’analisi delle preferenze e di prevedere comportamenti.
Il Regolamento Europeo punta l’accento sul diritto, per l’interessato, di essere informato in maniera esplicita sul trattamento dei dati e di vedersi spiegati i dettagli relativi alle decisioni successive alla profilazione.
Profilazione ed e-commerce: ecco cosa sapere
L’espressione “profilazione degli utenti” è associata, molto spesso, al mondo degli e-commerce. Un doveroso cenno deve essere dedicato ai casi in cui non si parla di profilazione. Ecco quali sono:
- Trattamento di dati personali che riguardano società e non persone fisiche.
- Trattamento dei dati personali che non si svolge in maniera automatizzata ma con l’intervento di una persona. Giusto per fare un esempio, rammentiamo che non si può parlare di profilazione nelle situazioni in cui il dipendente di un’azienda analizza gli acquisti effettuati sull’e-commerce con lo scopo di mettere a punto delle campagne di marketing caratterizzate dalla presenza di promozioni.
Detto questo, vediamo cosa si deve fare di preciso per profilare in maniera corretta quando si ha un e-commerce. Essenziale innanzitutto è avere un’adeguata base giuridica che giustifichi il trattamento dei dati personali. Il riferimento in merito è l’articolo 22 del Regolamento Europeo, nel quale si fa presente anche, per la precisione nel secondo comma, che il diritto dell’interessato a non essere sottoposto a decisioni basate unicamente su trattamenti automatizzati, profilazione compresa, non sussiste nelle situazioni in cui si ha a che fare con la conclusione o l’esecuzione di un contratto che vede coinvolti il titolare del trattamento e l’interessato.
Inoltre, il diritto non si applica nelle situazioni in cui è presente un consenso esplicito da parte dell’interessato. Sotto a quest’ultimo cappello rientra il caso dell’invio di comunicazioni come le newsletter o le mail promozionali, che non è giustificabile dall’esecuzione di un contratto.