Il contratto di compravendita è uno atto descritto all’interno dell’articolo 1470 del Codice Civile, che disciplina tutte le fattispecie in cui un venditore, noto anche con l’appellativo di “alienante”, trasferisce nelle mani di un secondo soggetto, noto come “acquirente” o “compratore”, la proprietà di un bene o di un altro diritto.
Secondo quanto contenuto nel contratto di compravendita inoltre, il compratore è tenuto a pagare secondo quanto pattuito un certo corrispettivo, anche noto con il termine di “prezzo”. Infine possono essere oggetto di questo trasferimento di proprietà servizi, beni mobili o immobili.
Anche se all’apparenza il contratto di compravendita si configura come un atto piuttosto elementare e alla portata di tutti, la sua stipula risulta alla prova dei fatti tutt’altro che semplice. Non a caso, i non addetti ai lavori trovano spesso difficoltà nel comprendere clausole, note, commi e articoli dei testi che ne disciplinano la redazione, oltre che naturalmente nello scriverne uno secondo formule adeguate.
Un altro aspetto essenziale da non sottovalutare poi, riguarda il fatto che solo grazie alla consulenza di un avvocato competente in materia entrambe le parti possono essere adeguatamente tutelate. Prima di procedere alla stesura di un contratto di compravendita quindi, è opportuno rivolgersi ad un professionista qualificato, il quale saprà mettere in evidenza punti deboli e mancanze della bozza in fase di valutazione.
Contratto di compravendita: caratteristiche essenziali
In generale comunque, un qualsiasi contratto di compravendita dovrà necessariamente presentare un titolo oneroso, cioè essere caratterizzato da un determinato prezzo.
La volontà di formalizzare un determinato scambio poi, è spesso dovuta al principio della corrispettività, ovvero il fatto che entrambe le parti traggano un certo beneficio dalla transazione.
Affinché si possa parlare di contratto di compravendita legittimo inoltre, è sempre necessario che il valore della merce in vendita sia corrisposto con una cera somma di denaro. Nel caso in cui lo scambio venga ricambiato con un’altra merce infatti, il contratto da far valere non sarà una compravendita ma una permuta.
L’unica condizione affinché un contratto di compravendita sia perfezionato è poi quella che vede un negozio consensuale tra le parti (detto in altre parole, quando tutti e due i contraenti sono d’accordo sulla cifra).
Conseguenze del contratto di compravendita
Quando il contratto di compravendita viene sottoscritto da entrambe le parti, l’effetto principale che occorre subito dopo la stipula è il trasferimento della proprietà del bene in oggetto.
Se per esempio all’interno del contratto viene trovato un accordo circa la vendita di una motocicletta, il venditore sarà tenuto a consegnare immediatamente all’acquirente il bene, oppure se possibile a spedirlo.
Quando non è possibile una consegna immediata inoltre, è bene sapere che il codice prevede specifici obblighi per il detentore del bene (il venditore). Egli infatti, dovrà necessariamente occuparsi di trattenere l’oggetto in un luogo protetto, facendo in modo che esso possa presentare al momento della consegna le medesime caratteristiche che aveva quando è stato acquistato.
Naturalmente, il contratto di compravendita può anche essere annullato, soprattutto nel caso in cui accadano alcuni inadempimenti in seguito alla stipula. Per esempio, se l’ex proprietario di una barca decide di danneggiarla dopo la vendita, il contratto andrà incontro ad annullabilità.
Anche la risoluzione è una conseguenza piuttosto frequente. La quale a differenza della nullità può avvenire in determinate condizioni anche al mancare di vizi od omissioni da parte del venditore.